IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in  particolare  l'articolo
17, comma 3; 
  Vista la  legge  12  luglio  2011,  n.  112,  recante  «Istituzione
dell'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza»   ed   in
particolare l'articolo 5, comma  2,  che  prevede  l'adozione  di  un
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta
dell'Autorita'    garante,    per    disciplinare    l'organizzazione
dell'ufficio, il luogo dove ha sede l'ufficio,  nonche'  la  gestione
delle spese; 
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123  ed  in
particolare gli articoli 2, comma 2, 19, 20 e 21; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
novembre  2010  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria   e
contabile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010; 
  Vista la determinazione  adottata  d'intesa  dal  Presidente  della
Camera dei Deputati e dal Presidente del Senato della  Repubblica  in
data 29 novembre 2011, con la quale il dott.  Vincenzo  Spadafora  e'
nominato   titolare   dell'Autorita'   garante   per   l'infanzia   e
l'adolescenza; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 2012; 
  Sulla   proposta   dell'Autorita'   garante   per   l'infanzia    e
l'adolescenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto, sono denominati: 
    a)  «legge»:  la  legge  12  luglio  2011,  n.  112,   istitutiva
dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza; 
  b) «Garante»: l' Autorita' garante per l'infanzia  e  l'adolescenza
istituita ai sensi dell'articolo 1, della legge; 
  c) «Ufficio»: l'Ufficio dell'Autorita'  garante  per  l'infanzia  e
l'adolescenza istituito ai sensi dell'articolo 5, della legge; 
  d) «Coordinatore dell'Ufficio»: l'unita'  di  livello  dirigenziale
non generale di cui all'articolo 5, della legge; 
  e) «Conferenza»:  la  Conferenza  nazionale  per  la  garanzia  dei
diritti  dell'infanzia  e   dell'adolescenza   istituita   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 7, della legge; 
  f) «Consulta»: la Consulta nazionale  delle  associazioni  e  delle
organizzazioni, di cui all'articolo 8, del presente decreto; 
  g) «Commissioni consultive»: le commissioni di cui all'articolo  9,
del presente decreto. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  2,  e
          degli articoli 19, 20  e  21  del  decreto  legislativo  30
          giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli  di  regolarita'
          amministrativa e contabile e  potenziamento  dell'attivita'
          di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo
          49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196): 
              "2. Il controllo di cui al  comma  1  e'  svolto  dagli
          organi appositamente previsti  dalle  disposizioni  vigenti
          nei diversi comparti della pubblica amministrazione  e,  in
          particolare,   nell'ambito   delle    proprie    competenze
          istituzionali, dal Dipartimento della  Ragioneria  generale
          dello  Stato,  attraverso  i  propri  uffici   centrali   e
          periferici e  i  Servizi  ispettivi  di  finanza  pubblica,
          nonche' dai collegi di revisione  e  sindacali  presso  gli
          enti  e  organismi  pubblici,  al  fine  di  assicurare  la
          legittimita' e proficuita' della spesa.". 
              "Art. 19 (Costituzione dei  collegi  dei  revisori  dei
          conti e sindacali). - 1. I collegi dei revisori dei conti e
          sindacali degli enti  ed  organismi  pubblici,  escluse  le
          societa', sono costituiti con la nomina disposta  da  parte
          della    amministrazione    vigilante    ovvero    mediante
          deliberazioni  dei  competenti   organi   degli   enti   ed
          organismi, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di  legge,
          statutarie e regolamentari. 
              2. Qualora entro quarantacinque giorni non si  provveda
          alla  costituzione  dei  collegi  ai  sensi  del  comma  1,
          l'amministrazione vigilante nomina  in  via  straordinaria,
          nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti
          in possesso dei requisiti prescritti.  Decorso  inutilmente
          il predetto  termine  di  trenta  giorni,  vi  provvede  il
          Ministero dell'economia e delle  finanze  nominando  propri
          funzionari. Il  collegio  straordinario  cessa  le  proprie
          funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio.". 
              "Art. 20 (Compiti dei collegi dei revisori dei conti  e
          sindacali). -  1.  I  collegi  dei  revisori  dei  conti  e
          sindacali presso gli enti ed  organismi  pubblici,  di  cui
          all'articolo    19,    vigilano    sull'osservanza    delle
          disposizioni  di   legge,   regolamentari   e   statutarie;
          provvedono agli  altri  compiti  ad  essi  demandati  dalla
          normativa vigente, compreso  il  monitoraggio  della  spesa
          pubblica. 
              2. I collegi dei revisori dei  conti  e  sindacali,  in
          particolare, devono: 
                a) verificare la corrispondenza  dei  dati  riportati
          nel conto consuntivo  o  bilancio  d'esercizio  con  quelli
          analitici desunti dalla contabilita'  generale  tenuta  nel
          corso della gestione; 
                b)  verificare  la  loro  corretta   esposizione   in
          bilancio,  l'esistenza  delle  attivita'  e  passivita'   e
          l'attendibilita'  delle   valutazioni   di   bilancio,   la
          correttezza   dei   risultati   finanziari,   economici   e
          patrimoniali della gestione e l'esattezza  e  la  chiarezza
          dei dati contabili presentati nei prospetti di  bilancio  e
          nei relativi allegati; 
                c)  effettuare  le  analisi  necessarie  e  acquisire
          informazioni in ordine alla stabilita'  dell'equilibrio  di
          bilancio e, in caso di  disavanzo,  acquisire  informazioni
          circa  la  struttura  dello  stesso  e  le  prospettive  di
          riassorbimento affinche' venga,  nel  tempo,  salvaguardato
          l'equilibrio; 
                d)   vigilare   sull'adeguatezza   della    struttura
          organizzativa dell'ente  e  il  rispetto  dei  principi  di
          corretta amministrazione; 
                e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono
          la formazione e l'impostazione del  bilancio  preventivo  e
          del conto consuntivo o bilancio d'esercizio; 
                f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del
          bilancio preventivo  e  del  conto  consuntivo  o  bilancio
          d'esercizio da parte degli organi  a  cio'  deputati  sulla
          base degli specifici ordinamenti dei singoli enti; 
                g)  effettuare  almeno  ogni  trimestre  controlli  e
          riscontri sulla consistenza della cassa e  sulla  esistenza
          dei valori, dei titoli di proprieta' e  sui  depositi  e  i
          titoli a custodia; 
                h) effettuare il controllo sulla  compatibilita'  dei
          costi della contrattazione  collettiva  integrativa  con  i
          vincoli di bilancio e  quelli  derivanti  dall'applicazione
          delle norme di  legge,  con  particolare  riferimento  alle
          disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
          corresponsione dei trattamenti accessori. 
              3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle  variazioni
          ai bilanci preventivi, delle delibere di  accertamento  dei
          residui, del conto consuntivo o bilancio  d'esercizio  sono
          sottoposti, corredati dalla  relazione  illustrativa  o  da
          analogo documento, almeno quindici giorni prima della  data
          della  relativa  delibera,  all'esame  del   collegio   dei
          revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita
          relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale  sono
          sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante
          l'esercizio. 
              4. L'attivita' dei collegi dei revisori e sindacali  si
          conforma ai principi della continuita', del campionamento e
          della programmazione dei controlli. 
              5. I collegi dei revisori dei  conti  e  sindacali  non
          intervengono nella gestione e  nell'amministrazione  attiva
          degli enti e organismi pubblici. 
              6. Alle sedute degli organi di  amministrazione  attiva
          assiste almeno un componente del collegio  dei  revisori  e
          sindacale. 
              7. I componenti del collegio dei revisori  e  sindacale
          possono procedere ad atti di ispezione e  controllo,  anche
          individualmente. 
              8. Di  ogni  verifica,  ispezione  e  controllo,  anche
          individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale
          dei bilanci preventivi e relative variazioni  e  dei  conti
          consuntivi  o  bilanci  d'esercizio  e'  redatto   apposito
          verbale.". 
              "Art. 21  (Indipendenza  dei  revisori  e  dei  sindaci
          presso gli enti ed organismi pubblici). - 1. Gli organi  di
          controllo devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro
          attribuite in modo  indipendente.  Ai  revisori  e  sindaci
          presso enti ed organismi pubblici si applicano i  requisiti
          di onorabilita', professionalita' e  indipendenza  previsti
          dall'articolo 2387 del codice civile.". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 3, comma 7, e 5
          della  legge  12   luglio   2011,   n.   112   (Istituzione
          dell'Autorita' garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2011, n. 166: 
              "Art.  1  (Istituzione   dell'Autorita'   garante   per
          l'infanzia e l'adolescenza). - 1. Al fine di assicurare  la
          piena attuazione e la tutela dei diritti e degli  interessi
          delle persone di  minore  eta',  in  conformita'  a  quanto
          previsto dalle convenzioni internazionali, con  particolare
          riferimento alla Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo,
          fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla
          legge 27  maggio  1991,  n.  176,  di  seguito  denominata:
          «Convenzione  di  New  York»,  alla  Convenzione   per   la
          salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e   delle   liberta'
          fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4  novembre  1950  e
          resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n.  848,  e  alla
          Convenzione  europea   sull'esercizio   dei   diritti   dei
          fanciulli, fatta a Strasburgo il 25  gennaio  1996  e  resa
          esecutiva dalla legge 20 marzo 2003,  n.  77,  nonche'  dal
          diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali  e
          legislative nazionali  vigenti,  e'  istituita  l'Autorita'
          garante  per  l'infanzia  e   l'adolescenza,   di   seguito
          denominata «Autorita' garante», che esercita le funzioni  e
          i compiti ad  essa  assegnati  dalla  presente  legge,  con
          poteri  autonomi  di   organizzazione,   con   indipendenza
          amministrativa   e   senza   vincoli   di    subordinazione
          gerarchica.". 
              "7. Ai fini di cui al comma 6 e' istituita, senza nuovi
          o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  la  Conferenza
          nazionale per  la  garanzia  dei  diritti  dell'infanzia  e
          dell'adolescenza,  di  seguito   denominata   «Conferenza»,
          presieduta dall'Autorita' garante e  composta  dai  garanti
          regionali dell'infanzia e  dell'adolescenza,  o  da  figure
          analoghe, ove istituiti.  La  Conferenza  e'  convocata  su
          iniziativa dell'Autorita'  garante  o  su  richiesta  della
          maggioranza   dei   garanti   regionali   dell'infanzia   e
          dell'adolescenza, o di figure analoghe.". 
              "Art. 5 (Organizzazione) - 1.  E'  istituito  l'Ufficio
          dell'Autorita' garante per l'infanzia e  l'adolescenza,  di
          seguito denominato «Ufficio dell'Autorita' garante»,  posto
          alle dipendenze dell'Autorita' garante, composto  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 5-ter, del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o
          appartenenti  ad  altre   amministrazioni   pubbliche,   in
          posizione di comando obbligatorio, nel  numero  massimo  di
          dieci unita' e, comunque,  nei  limiti  delle  risorse  del
          fondo di cui al comma 3 del presente articolo, di  cui  una
          di livello dirigenziale non  generale,  in  possesso  delle
          competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in
          relazione  alle  funzioni   e   alle   caratteristiche   di
          indipendenza  e  imparzialita'  dell'Autorita'  garante.  I
          funzionari   dell'Ufficio   dell'Autorita'   garante   sono
          vincolati dal segreto d'ufficio. 
              2. Le norme concernenti  l'organizzazione  dell'Ufficio
          dell'Autorita' garante e il luogo dove ha  sede  l'Ufficio,
          nonche' quelle dirette a  disciplinare  la  gestione  delle
          spese, sono adottate, entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta
          dell'Autorita'   garante.   Ferme   restando    l'autonomia
          organizzativa     e      l'indipendenza      amministrativa
          dell'Autorita'  garante,  la  sede  e  i  locali  destinati
          all'Ufficio   dell'Autorita'   medesima   sono   messi    a
          disposizione dalla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              3. Le spese per l'espletamento delle competenze di  cui
          all'articolo 3 e per le attivita' connesse  e  strumentali,
          nonche' per il  funzionamento  dell'Ufficio  dell'Autorita'
          garante, sono poste a carico di un fondo stanziato  a  tale
          scopo nel  bilancio  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri e iscritto in apposita unita' previsionale di base
          dello stesso bilancio della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri. 
              4. L'Autorita' garante dispone del  fondo  indicato  al
          comma 3 ed e' soggetta agli ordinari controlli contabili.".